menu
 

Costi processuali del ricorso per invalidità civile aggiornati al 2023

ART. 152 DISP. ATT. C.P.C.
Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali
 Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e dell’articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. (2)
(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
(2) Periodo aggiunto dal comma 1, lett. b), n. 2) dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, coordinato con la l. di conversione 15 luglio 2011, n. 111.
In sintesi, l’art. 152 disp. att. c.p.c. fa riferimento al reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio che dalla futura pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Giugno 2023) ammonterà ad € 12.838,01, attualmente ammonta ad € 11.734,93.
Pertanto, sia per non dover pagare il contributo unificato (€ 43,00), sia per non dover pagare le spese di lite in caso di soccombenza, occorre non superare i seguenti limiti reddituali che andranno dichiarati nel corpo dell’atto introduttivo:
  1. per il Contributo Unificato (€ 43,00) l’attuale limite di reddito sarà di € 38.514,03 anziché di € 35.204,79;
  2. per evitare la condanna alle spese l’attuale limite di reddito sarà di  € 25.676,02 anziché di € 23.469,86.

Invalidità Civile

2016 - 2024
Tutti i contenuti del presente sito, se non dove espressamente indicato, sono di proprietà di invaliditacivile.com e pertanto coperti da diritti d'autore.
Non ne è consentito l'uso, integrale o parziale, senza l'autorizzazione del legittimo proprietario.