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Cassazione n. 20059/2016 controllo e vigilanza dei servizi sanitari in ordine alle trasfusioni

13/01/2017

La sentenza di Cassazione n. 20059/2016, condividendo l'orientamento giurisprudenziale contenuto nelle Sezioni Unite pronunce dalla n. 576 alla n. 584 del 2008, ha statuito che:
  • spetta al Ministero della Salute il dovere di porre in essere l'attività di vigilanza e controllo nella pratica trasfusionale e di tutti i prodotti emoderivati al fine di non cagionare un danno permanente ed irreversibile alla salute dei soggetti sottoposti alle predette somministrazioni ematiche. Le patologie contratte da sangue infetto danno luogo all'insorgenza di epatite b (HBV), epatite C (HBC) e aids (HIV);
  • l'omessa violazione per negligenza dei doveri de quo e delle misure da adottare per la prevenzione della salute, allo scopo di non incorrere in casi di contagio postrasfusionale, rilevano ai fini della responsabilità per danno all'integrità fisica. Il danno riportato dalla vittima contagiata da prodotti ematici ha natura extracontrattuale ed è soggetto a risarcimento il cui termine di prescrizione è quinquennale, ex art. 2947, 1°comma del cod.civ., esso decorre dal momento in cui il danneggiato ha piena consapevolezza e percezione sia della patologia, sia delle sue conseguenze pregiudizievoli ed irreversibili sulla propria integrità fisica;
  • il superiore termine prescrizionale, ex art. 2947, 1°comma del cod.civ., avrà inizio contestualmente alla richiesta risarcitoria, avanzata con domanda da presentare in via amministrativa, perchè solamente da questo momento l'istante avrà la piena conoscenza della malattia contratta e degli afferenti effetti dannosi sulla propria persona.
Infine, nel caso in cui il soggetto contagiato da sangue infetto abbia già avuto corrisposto l'indennizzo ex lege 210/92, tale importo verrà detratto dalla somma che si otterrà giudiziariamente a titolo di risarcimento del danno; atteso che il medesimo fatto lesivo non può accordare due diverse attribuzioni economiche; laddove questa circostanza si verificasse si andrebbe a configurare un ingiustificato arricchimento in favore del soggetto danneggiato. 
 

In calce il link della sentenza di Cassazione n. 20059/2016
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161007/snciv@sL0@a2016@n20059@tS.clean.pdf

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