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Cassazione n.7519/2017. No all’indennità di comunicazione derivante da altre infermità diverse dalla sordità prelinguale

10/07/2017

La Corte di Cassazione, nel corso delle proprie pronunce, ha più volte chiarito e ribadito che il riconoscimento e la concessione dell'indennità di comunicazione sia attribuibile ad una menomazione dell'udito congenita o acquisita in età evolutiva, la quale abbia impedito ed escluso, all'invalido, la capacità di apprendimento del linguaggio.
"Detto altrimenti, il fatto costitutivo del diritto è quella sordità che, essendo stata contratta prima dell'apprendimento del linguaggio, ha impedito all'invalido di acquisire quest'ultimo secondo il processo evolutivo normale (così espressamente Cass. n. 22290 del 2014, sulla scorta di Cass. n. 9887 del 2005), non già la sussistenza di altre infermità che abbiano comunque ostacolato o impedito l'apprendimento del linguaggio".
Pertanto, al minore non spetta l'indennità di comunicazione derivante da altre infermità diverse (soggetto autistico e portatore della sindrome di Down) dalla sordità prelinguale, soprattutto, se nel caso di specie della sentenza di Cassazione n. 7519/2017, durante l'accertamento tecnico d'ufficio si è accertato che la capacità uditiva del minore risulta essere nei limiti della norma anche se limitata a pochi fonemi.

Cassazione n.7519/2017

 

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