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Chi assiste un disabile grave durante i 3 giorni dei permessi, ex art. 33 L.104/92, può dedicarsi anche ad attività socio-relazionali

03/01/2017

Chi assiste un disabile grave durante i 3 giorni dei permessi, ex art. 33 L.104/92 può dedicarsi anche ad attività socio-relazionaliChi assiste un proprio familiare, in via esclusiva, affetto da disabilità grave, durante i 3 giorni dei permessi retribuiti lavorativi, ai sensi della Legge 104/1992, art. 33 (ex art. 6 dlgs 119/2011), e successive modifiche legislative, può dedicarsi anche ad attività socio-relazionali.
Nel corso delle superiori agevolazioni lavorative al soggetto che si prende cura del portatore di handicap grave è consentito praticare attività di qualsiasi natura. Tali attività sono escluse ed impedite per motivi oggettivi e temporali, durante i periodi lavorativi, dal momento che il lavoratore è costretto: sia a lavorare, sia a prestare assistenza all'assistito.
Il fine primario, non soggetto a deroga alcuna, ricordiamolo, dei 3 giorni mensili di permesso retribuiti, è sempre quello di assicurare e garantire le esigenze del soggetto diversamente abile. Ciò significa che il familiare che si occupa del disabile può programmare, in maniera congeniale, l'intera giornata ritagliandosi spazi ed attività proprie purchè durante i permessi soddisfi i bisogni del familiare meno fortunato.
Quindi, in definitiva, il lavoratore può gestire le giornate delle agevolazioni lavorative come ritiene opportuno, ciò che importa, ed è imprescindibile, è: prestare le cure indispensabili di cui necessita il disabile.
Ovviamente questa libertà di assistenza al diversamente abile, nei giorni di permesso, non deve sfociare in un completo disinteresse verso quest'ultimo ritenendo le agevolazioni lavorative, concesse per disabilità familiare, alla stregua delle ferie ed addirittura recarsi all'estero. In tale circostanza, il fruitore dei permessi risponderebbe penalmente del reato di truffa ex art. 640, n.2, c.p, così come previsto dalla Cassazione, sentenza n. 54712/2016, secondo sezione penale, la quale ha stabilito che:
«colui che usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33/3 L. 104/1992, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza, risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all'estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza». 

Cassazione n. 54712/2016
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20161223/snpen@s20@a2016@n54712@tS.clean.pdf

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