menu
 

Cassazione n. 24470/2017: non occorre coabitare per fruire dei permessi per assistenza ai disabili

27/06/2017

Non occorre coabitare per fruire dei permessi per assistenza ai disabili. Il concetto di convivenza non deve necessariameente coincidere con quello di coabitazione.
Ciò significa che chi assiste un diversamente abile di fatto può dimorare presso altra abitazione a prescindere se anagraficamente ha eletto come propria residenza la casa del portatore di handicap.
Quello che rileva per legge per usufruire dei congedi, di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo numero 151/2001, concessi ai fini dell'assistenza di un disabile, è quello di soddisfare i bisogni di quest'ultimo in un momento della giornata in cui il portatore di handicap rimarrebbe privo di alcun aiuto ed assistenza.
Questa interpretazione normativa si rinviene nelle sentenze di Cassazione e viene anche di recente richiamata dalla pronuncia n.24470/2017 della II^ Sezione Penale.
Infatti, nella summenzionata sentenza si afferma che: "questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare, in coerenza con l'assunto del ricorrente, in tema di assistenza al familiare portatore di handicap il concetto di convivenza non può essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione poiché in tal modo si darebbe un'interpretazione restrittiva della disposizione che, oltre che arbitraria, sembra andare contro il fine perseguito dalla norma di agevolare l'assistenza degli handicappati, di talché sarebbe incomprensibile escludere dai suddetti benefici il lavoratore che conviva costantemente, ma limitatamente ad una fascia oraria della giornata, con il familiare handicappato al fine di prestargli assistenza in un periodo di tempo in cui, altrimenti, di tale assistenza rimarrebbe privo (Sez. 5, n. 8625 del 01/06/2000, Rv. 216715)"

Cassazione sentenza n. 24470/2017
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20170517/snpen@s20@a2017@n24470@tS.clean.pdf

Invalidità Civile

2016 - 2024
Tutti i contenuti del presente sito, se non dove espressamente indicato, sono di proprietà di invaliditacivile.com e pertanto coperti da diritti d'autore.
Non ne è consentito l'uso, integrale o parziale, senza l'autorizzazione del legittimo proprietario.