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Legge 104/92, verbale handicap ed annotazioni per agevolazioni auto

Legge 104/92, verbale handicap ed annotazioni per agevolazioni autoL'innovativo decreto legge n.5/2012, all'art 4 (convertito nella legge n.35/2012) al fine di escludere la “doppia visita” (commissione di invalidità e medicina legale) ha attribuito alla Commissione medica di accertamento (dell’invalidità o dell’handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.  
L'art. 4 della superiore legge  recita che: "I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita'. 2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata". 

Pertanto, per effetto del provvedimento normativo sopra richiamato, nei verbali redatti dalle Commissioni Medica per l'accertamento dell'handicap, dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, devono indicare se i soggetti invalidi siano beneficiari del rilascio del contrassegno invalidi, (di cui al comma 2, articolo 381, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni) e contestualmente prevedere, altresì, le agevolazioni fiscali dei veicoli per le persone con disabilità.
Nel caso in cui nei verbali relativi all'accertamento dell'handicap, invalidità civile, cecità, sordità e disabilità, risulti la seguente annotazione: “l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5″, i soggetti riconosciuti invalidi non potranno accedere sia all’esenzione del bollo auto, sia alle ulteriori agevolazioni fiscali previste per i soggetti con disabilità.
Inoltre, nel verbale di accertamento dell'Handicap possono essere presenti le seguenti diciture che testualmente riportiamo.
Ricorrono le previsioni di cui:
- all'art. 8 della legge 449/1997; 
- all'art. 30, comma 7 della legge 388/2000;
- all'art. 381 del DPR 495/1992.

Per quanto riguarda l' art. 8, Legge 449/1997”: la Commissione riscontra ridotte o impedite capacità motorie con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
Invece, per l'art. 30, comma 7 della legge n.388/2000, l'invalidità attiene a soggetti:
1) con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione.
In entrambe le ipotesi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

In ultimo e già illustrato sopra, l'art. 381 del DPR n.495/1992 fa riferimento a" la persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" la quale ha diritto al rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide.

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