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No alla reperibilità della visita fiscale per i lavoratori del settore privato con una invalidità civile del 67%

12/12/2016

No alla reperibilità della visita fiscale per i lavoratori del settore privato con un’invalidità civile del 67%
La Circolare INPS n. 95 del 7/6/2016 fornisce sia gli indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa relativa al Jobs act, art. 25 del dlgs n.151/2015 unitamente al D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11.1.2016, sia le linee guida rivolte ai medici per predisporre le certificazioni di malattia con l'indicazione delle terapie salvavita e gli stati morbosi imputabili ai soggetti riconosciuti invalidi civili in misura pari o superiore al 67%. 
La predetta comunicazione, in concreto, ha esteso l'esenzione di reperibilità, per le visite fiscali di controllo, ai lavoratori appartenenti al settore privato, segnatamente: quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95. 
In precedenza, l'esonero era già stato previsto per i pubblici dipendenti dal D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11.1.2016. 
Coloro che possono beneficiare dell'esclusione di reperibilità durante le fasce orarie: 10:00/12:00 e 17:00/19:00 e, quindi, non essere soggetti al controllo medico-legale, devono attestare di essere affetti da:
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
La lista di riferimento per le patologie gravi che implicano un intervento terapeutico salvavita e conseguentemente comportano l'esonero dalle fasce di reperibilità alla visita di controllo sono le seguenti:
  • Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
  • emorragie severe /infarti d’organo;
  • coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
  • insufficienza renale acuta;
  • insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
  • insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
  • ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
  • cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
  • gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
  • intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
  • professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
  • Ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
  • malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
  • malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
  • neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
  • trattamento radioterapico;
  • sindrome maligna da neurolettici;
  • trapianti di organi vitali;
  • altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect...) per il solo periodo convalescenziale;
  • quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
Circolare INPS n.95 del 7/6/2016
http://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016.htm




 

 

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