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Per le prestazioni d’invalidità civile non si cumula il reddito da casa di abitazione

Per le prestazioni d’invalidità civile non si cumula il reddito da casa di abitazioneL'INPS con la circolare n. 74 del 24.04.2017 e sulla scia delle numerose sentenze di Cassazione, con decorrenza dal 1 Gennaio 2017 ha escluso il reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini dell'erogazione delle provvidenze economiche relative all'invalidità civile, cecità e sordità anche ai fini della maggiorazione sociale di cui all’articolo 70, comma 6 della legge 23/12/2000 n. 388 (cfr. Circolare 61/2001, par. 3.2.).
Il nuovo criterio di calcolo più favorevole per quanto riguarda i requisiti reddituali per l'accesso alle prestazioni assistenziali si fonda sul seguente percorso giurisprudenziale:
"dal 2012, la Suprema Corte ha ribaltato il precedente orientamento sulla materia (tra le altre: ordinanza della Cass., Sez. lav., n. 4223/2012) fino a consolidarsi univocamente in senso contrario (sentenze nn. 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014, 14026/2016)".
"In particolare, secondo la Cassazione, le norme specifiche di riferimento sono costituite dall’art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153: la prima, per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dalla seconda per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito. Per quest’ultima prestazione la norma esclude dal computo del reddito gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione".

Di conseguenza l'INPS ha dovuto adeguare la procedura telematica di calcolo, rendendo ininfluente il reddito dichiarato nel campo GP2KE, codice 18 (reddito casa di abitazione).
L'INPS, inoltre, precisa che: 
"con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data".
"Qualora, pertanto, per le suddette domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data".
"Nell’ipotesi in cui l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi".


INPS circolare n.74 del 21.04.2017
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2074%20del%2021-04-2017.htm

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