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Cassazione n. 5962/2018. Precisazione su reddito imponibile e prestazioni assistenziali

Gli ermellini con l'ulteriore pronuncia n. 5962/2018 hanno cristallizzato un orientamento, già presente nelle precedenti sentenze (nn. 1152/2015, 21529/2016, 26473/2016, 5450/2017,etc.), che stabilisce la quantificazione del calcolo del reddito per accedere alle prestazioni assistenziali.
A tal fine il principio contabile-fiscale da applicarsi è costituito dall'imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, derivante dal reddito totale del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R. (quali tra gli altri le spese sanitarie, gli assegni periodici percepiti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali), vale a dire il reddito lordo comprensivo di tali oneri. 
Inoltre, "il comma 7, aggiunto dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, ha previsto poi che «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte»". 
"L'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici, cui rimanda l'art. 12, comma 2 della legge n. 118 del 1971, fa poi riferimento al reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione degli assegni familiari e del reddito della casa di abitazione".

Va da sé che la regola che si evince dalla superiore sentenza è che: il reddito per ottenere la provvidenza economica risulta essere quello esclusivamente personale del contribuente al netto delle spese deducibili ex art 10 T.U.I.R., con esclusione sia da quello derivante dagli assegni familiari, sia da quello scaturente dalla casa di abitazione.

Cassazione, sentenza n. 5962/2018

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