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Cass. ord. n. 29919/2018. Esclusa la visita di revisione per i soggetti con patologie irreversibili con accompagnamento

La Cassazione con ordinanza n.29919/2018 ha stabilito l'esclusione dalla visita di revisione per i soggetti affetti da patologie irreversibili e titolari dell'indennità di accompagnamento.
I Giudici di Piazza Cavour circoscrivono il dettato normativo entro cui si colloca la problematica in disamina  che è dato dall'art. 80, comma 3°, del DL n. 112 del 2008 che così dispone: « nei procedimenti di verifica finalizzati ad accertare , nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi , l'INPS, dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'INPS provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima «sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie irreversibili per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici».
Inoltre, "l'art. 1, comma 6, del decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, emanato in attuazione del predetto art. 80 del DL n.112/2008, prevede a sua volta che, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide , che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della menomazione, previo esame della documentazione agli atti".
Da ciò discende che:  "i soggetti affetti da patologie irreversibili che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono esonerati dall'obbligo di presentarsi alla visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione, e che alcun onere di produzione documentale incombe sugli stessi, atteso che l'art.1, comma sesto, succitato, fa' espresso riferimento all'esame della "documentazione in atti".

Cassazione, ordinanza n. 29919/2018

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