menu
 

La pensione dei ciechi assoluti viene revocata al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità civile

05/05/2019

La pensione dei ciechi assoluti viene revocata al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità civile
La pensione in favore dei ciechi assoluti avendo natura di prestazione assistenziale viene revocata al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n.118/1971.
Il superiore principio di diritto si è consolidato nelle numerose pronunce della Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 11174/2018 ha ribadito che:
"la pensione predetta per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 della I. n. 66 del 1962, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito di cui all'art. 38, comma 1, Cost., sicché l'erogazione della prestazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della I. n. 118 del 1971, di conversione del d.l. n. 5 del 1971".
Conseguentemente, laddove il soggeto invalido oltrepassi il limite di reddito annuo stabilito per la pensione d'inabilità civile verrà meno lo stato di bisogno economico e pertanto non sarà più erogata la relativa prestazione assistenzale della pensione per i ciechi assoluti.

Cassazione: ordinanza n. 11174/2018

Invalidità Civile

2016 - 2024
Tutti i contenuti del presente sito, se non dove espressamente indicato, sono di proprietà di invaliditacivile.com e pertanto coperti da diritti d'autore.
Non ne è consentito l'uso, integrale o parziale, senza l'autorizzazione del legittimo proprietario.