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Ciechi assoluti e pensione d’inabilità

Ciechi assoluti e pensione d’inabilitàLegge n.66/1962, artt. 7 e 8;  art. 11 Legge n.382/1970 e Circolare Ministero del Tesoro n.14 del 28/09/1992 e Legge n.138/2001, art.1
http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2001/04/38279.shtml (Legge n.66/1962, artt. 7 e 8)
http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2001/11/78235.shtml (art. 11 Legge n.382/1970)
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01138l.htm (Legge n.138/2001, art.1)
 


 Sono definiti ciechi totali:

  • i soggetti colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
  • i soggetti che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
  •  i soggetti il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
  • al compimento del 18 anno in poi;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • di possedere un reddito personale il quale per il 2016 non deve essere superiore ad € 16.532,10;
  • l’importo del rateo per il 2016 ammonta ad € 302,53 ed è corrisposto per 13 mensilità;
  • il rateo pensionistico subirà una diminuzione che ammonta ad € 279,47 laddove i soggetti siano ricoverati in istituti assistenziali ovvero ospitati in istituti d’istruzione o siano a carico di enti pubblici o comunità;
  • la pensione d’inabilità non risulta essere reversibile;
  • la pensione di inabilità di cieco civile è compatibile e cumulabile, fatti salvi i limiti di reddito da non superare, con altre provvidenze economiche dovute a causa d’invalidità civile;
  • la pensione di inabilità di cieco civile è incompatibile e non cumulabile con l’assegno sociale.  

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