MAGGIORAZIONI SOCIALI PER GLI INVALIDI CIVILI
MAGGIORAZIONI SOCIALI PER GLI INVALIDI CIVILI
Legge n. 388/2000, art. 70 (http://www.camera.it/parlam/leggi/00388l.htm ) e circolare INPS n.61/2001 http://www.riminimpiego.it/data/Norme/circolari/circ%20inps%2061-2001.htm
L’art.70 della Legge n. 388/2000 ha riconosciuto ai soggetti invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di età inferiore a 65 anni una maggiorazione di € 10,33, da corrispondere per 13 mensilità purché si rispettino le condizioni:
- se l’invalido civile non risulta essere coniugato non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione che per il 2016 ammonta ad € 6.860,36;
- se, invece, l’invalido civile risulta essere coniugato, si procede al cumulo dei redditi i quali non devono essere superiori all’ammontare annuo complessivo, dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento minimo che per il 2016 ammonta ad € 12.685,27; nel caso di separazione fra i coniugi non si applicherà il cumulo dei redditi.
Legge n. 448/2001, art. 38 ( http://www.camera.it/parlam/leggi/01448l.htm )
L’art. 38, comma 4°, della Legge n. 448/2001 ha previsto un incremento delle maggiorazioni sociali per garantire un reddito mensile di € 516,46 per 13 mensilità per la categoria degli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti, sordomuti ed inabili al lavoro (art.2, Legge n. 222/1984) di età pari o superiore a 60. Questo aumento viene garantito sino al raggiungimento dell’età di 65 anni e 7 mesi, dal 2016, dal momento che la pensione dell’invalido civile verrà trasformata nell’assegno sociale sostitutivo.
La superiore maggiorazione spetta purché non si superino i seguenti limiti di reddito (comma 5°e 6°, art. 38, Legge n. 448/2001):
“l'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori ad Euro6.713,98(anno 2001), che, invece, per il 2016 ammonta ad € 8.298,29;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro (anno 2001) che per il 2016 ammonta ad € 14.123,20, incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione”.