Pensione ordinaria d'invalidità: requisito dell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa non confacente alle prorpie attitudini.
E' licenziato il lavoratore che usa i permessi, ex art. 33, L.104/92, per andare a mare anzichè assistere il prorpio familiare con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)
Con il Messaggio n.4689/2021 l'Inps riconosce l'assegno d'invalidità civile anche agli invalidi i cui redditi di lavoro non superino il limite € 4.931,00 per il 2021.