Se viene negata l'invalidità civile per mancanza dei requisiti economici, occorre presentare una nuova domanda amministrativa e non presentare la domanda di riesame poichè la medesima non ha alcuna valore. Cassazione, ordinanza n. 23359/2021
L'assegno ordinario di invalidità liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante.
Se l'Inps è a conoscenza che il pensionato percepiva un'altra pensione oltre all'assegno d'invalidità civile commette errore se continua ad erogare la prestazione previdenziale non più dovuta; pertanto non può più recuperare le somme corrisposte.