Se l'Inps è a conoscenza che il pensionato percepiva un'altra pensione oltre all'assegno d'invalidità civile commette errore se continua ad erogare la prestazione previdenziale non più dovuta; pertanto non può più recuperare le somme corrisposte.
Anche per il Tribunale di Palermo l'INPS non può trattenere somme erogate e non dovute sulla pensione IO poichè il recupero avviene sulla medesima pensione a cui il credito si riferisce.
Per la Cassazione, ordinanza n. 15710/2020, i provvedimenti di revoca delle invalidità civili come i verbali negativi di revisione sono direttamente ricorribili in giudizio.