menu
 

Cassazione sentenza n. 29583/2017. La S.C. nega il risarcimento se non si prova il nesso causale fra vaccini ed autismo

05/02/2018

La Cassazione con sentenza n. 29583/2017 ha rigettato la domanda volta al riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale di cui alla L. n. 210 del 1992 in relazione alla menomazione dell'integrità psico-fisica (disturbo generalizzato dello sviluppo) subita dal figlio dal momento che ha escluso, che la sindrome autistica potesse qualificarsi come complicanza post-vaccinica.
Per la S.C. la fattispecie in esame "rientrerebbe nel gruppo di casi connotati dal fatto della preesistenza di gravi disordini immunitari che avrebbero suggerito l'esonero della vaccinazione e che avevano trasformato la predisposizione genetica ed immunologica allo sviluppo dell'autismo; si duole, inoltre, del fatto che la Corte di territoriale abbia affermato che l'autismo sarebbe una "patologia a fortissima componente genetica".
Inoltre, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte" nella sentenza n. 581 del 2008, muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", hanno precisato che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa- statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica)".
Nel caso de quo l'esistenza del nesso causale indicando quale criterio regolatore quello della " ragionevole probabilità scientifica ", rilevando che, condivisibili o meno che fossero le affermazioni del CTU sulle origini dell'autismo, non era risultato accertato nella fattispecie dedotta in giudizio, in base a criteri di probabilità scientifica, l'incidenza deterministica, anche come concausa, delle vaccinazioni sulla insorgenza della sindrome autistica "così da poterne inferire il nesso causale tra il trattamento vaccinale somministrato al minore  e la sindrome autistica diagnosticatagli ".

Cassazione sentenza n. 29583/2017

Invalidità Civile

2016 - 2024
Tutti i contenuti del presente sito, se non dove espressamente indicato, sono di proprietà di invaliditacivile.com e pertanto coperti da diritti d'autore.
Non ne è consentito l'uso, integrale o parziale, senza l'autorizzazione del legittimo proprietario.