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CIECHI PARZIALI O VENTESIMISTI, PENSIONE

Ciechi parziali o ventesimisti, pensione
 
Legge n.66/1962, art. 8
http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2001/04/38279.shtml
 
Sono definiti ciechi parziali o ventesimisti:

  • i soggetti ipovedenti che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
  • il beneficio economico è previsto ai ciechi parziali per qualunque età (Legge n.33 del 1980) e ciò anche dopo il compimento del 65° anno di età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • di possedere un reddito personale il quale per il 2016 non deve essere superiore ad € 16.532,10;
  • l’importo del rateo per il 2016 ammonta ad € 279,47 ed è corrisposto per 13 mensilità;
  • la pensione non risulta essere reversibile agli eredi;
  • la pensione d’inabilità di cieco parziale è compatibile e cumulabile, fatti salvi i limiti di reddito da non superare, con altre provvidenze economiche dovute a causa d’invalidità civile;
  • la pensione di inabilità di cieco parziale-ventesimista è incompatibile e non cumulabile con l’assegno sociale.
  • i soggetti minori ciechi civili parziali hanno diritto alla pensione e non all’indennità di frequenza;
  • la cecità parziale concorre con altre minorazioni a determinare lo stato d’inabilità totale con diritto all’indennità di accompagnamento (Corte Costituzionale, sentenza n.346/1989).   

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