Per le prestazioni assistenziali il requisito reddituale è calcolato al netto degli oneri deducibili ex art. 10 T.U.I.R. (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali, etc.)
Per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità rileva il reddito al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R.
Per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità rileva il reddito al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R