Per le prestazioni assistenziali il requisito reddituale è calcolato al netto degli oneri deducibili
04/03/2019
Per accedere alle prestazioni assistenziali il requisito reddituale attinente l'assegno d'invalidità e la pensione d'inabilità civile, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, risulta essere il reddito imponibile ai fini IRPEF calcolato al netto degli oneri deducibili, così come stabilito dall'art. 10 T.U.I.R.. (deduzioni di spese sanitarie, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali, etc.).
Si precisa che per quanto riguarda la pensione d'inabilità civile il limite di reddito da non superare è solo quello personale con esclusione sia di quello derivante dagli assegni familiari, sia da quello scaturente dalla casa di abitazione.
Conseguetemente, al proprio reddito non si cumulano le entrate percepite dai componenti del nucleo familiare.
Cassazione, sentenza n. 5962/2018
Conseguetemente, al proprio reddito non si cumulano le entrate percepite dai componenti del nucleo familiare.
Cassazione, sentenza n. 5962/2018