Per le prestazioni assistenziali il requisito reddituale è calcolato al netto degli oneri deducibili ex art. 10 T.U.I.R. (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali, etc.)
Pensione ordinaria d'invalidità: requisito dell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa non confacente alle prorpie attitudini.
L'indebito assistenziale, per venir meno dei requisiti, legali, economici e sanitari, è ripetibile successivamente al provvedimento di revoca dell'INPS. In caso di dolo del percipiente la ripetizione della somme decorre dal momento dell'effettivo beneficio economico.
L'INPS può chiedere i ratei di pensione ed invalidità civile dal momento in cui accerti l'insussitenza dei requisiti legali, sanitari ed economici della relativa provvidenza economica assistenziale.
Per il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 19/09/2018: è valida la domanda d’invalidità per l’indennità di accompagnamento per errata compilazione del certificato medico introduttivo.
E' valida la domanda d'invalidità per l'indennità di accompagnamento nel caso di errore materiale del medico nella compilazione del certificato introduttivo non avendo lo stesso spuntato le caselle per richiedere la predetta prestazione assistenziale.
Il 2 luglio 2010, con determinazione del Presidente n. 47, l’Inps ha definito il proprio regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti relativi alle domande presentate dai propri utenti
Per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità rileva il reddito al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R.
Per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità rileva il reddito al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R
Per la Cassazione, ordinanza n. 15710/2020, i provvedimenti di revoca delle invalidità civili come i verbali negativi di revisione sono direttamente ricorribili in giudizio.
L'assegno ordinario di invalidità liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante.