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CIECHI ASSOLUTI, INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Ciechi assoluti, indennità di accompagnamento
 
Legge n.508/1988, art. 1
http://cgil.it/cgil_attachments/71883_0_Legge508_1988.pdf
 
 
Il beneficio economico è previsto ai ciechi assoluti per qualsiasi età ed a prescindere dal possedere dei redditi;
l’indennità è riconosciuta al cittadino:
italiano o UE residente in Italia, extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 
Ai ciechi assoluti l’indennità di accompagnamento viene corrisposta indipendentemente dall’essere ricoverati in Case di Cura o Istituti con retta a carico dello Stato.
Per il 2016 l’importo del rateo dell’indennità ammonta mensilmente ad € 899,38 ed è erogata per 12 mesi.
Per i MINORI CIECHI ASSOLUTI PLURIMINORATI l’indennità dovrà essere aumentata del 45%, art- 5-bis, Legge n.508/1988.
Nel caso in cui il cieco totale fruisca dell’assegnazione di un volontario del servizio civile o di un obiettore di coscienza, l’importo dell’indennità subirà un decremento di € 93,00, mensili, art. 40-Legge n.289/2002.
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con altre prestazioni invalidanti derivanti per causa di lavoro, servizio, guerra. In queste determinate ipotesi si potrà optare per il trattamento economico più favorevole.
L’indennità è compatibile sia con lo svolgimento di attività lavorativa, sia cumulando altre provvidenze economiche concesse per altre autonome minorazioni, quali: l’indennità di comunicazione o di accompagnamento per gli invalidi civili, etc..
 

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