Nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di Down, interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile, deve essere riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento e deve essere applicato, ove possibile, il DM 2 agosto 2007.
Per la Cassazione, ordinanza n. 15710/2020, i provvedimenti di revoca delle invalidità civili come i verbali negativi di revisione sono direttamente ricorribili in giudizio.