menu
 

Sordi, indennità di comunicazione


Sordi, indennità di comunicazioneLegge n. 508 del 21 Novembre 1988, art.4
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l508_88.html
 
 
E’ riconosciuta l’indennità di comunicazione:

  1. ai minori degli anni 12 se l’ipoacusia sia pari o superiore a 60 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore;
  2. ai maggiori degli anni 12 se l’ipoacusia sia pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore.
L’indennità di comunicazione è prevista al solo titolo della minorazione e non richiede alcun requisito.
  • L’indennità di comunicazione spetta al cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Il beneficio economico è previsto per qualunque età.
  • Non è richiesto alcun limite di reddito.
  • L’importo del rateo per il 2016 ammonta ad € 254,39 ed è corrisposto per 12 mensilità.
  • L’indennità di comunicazione, invece, risulta essere incompatibile con l’indennità di frequenza per i minori. In questa determinata ipotesi si potrà optare per il trattamento economico più favorevole.
  • L’indennità di comunicazione è compatibile e cumulabile con quella di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili (soggetti pluriminorati).
  • L’indennità di comunicazione è compatibile e cumulabile con la pensione non reversibile ai sordomuti (art.4, Legge 508/1988).
  • Dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di comunicazione, al raggiungimento del 18 anno di età, viene automaticamente riconosciuta la pensione non reversibile che spetta ai sordi maggiorenni.

Invalidità Civile

2016 - 2024
Tutti i contenuti del presente sito, se non dove espressamente indicato, sono di proprietà di invaliditacivile.com e pertanto coperti da diritti d'autore.
Non ne è consentito l'uso, integrale o parziale, senza l'autorizzazione del legittimo proprietario.