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Sordi, pensione non reversibile

Sordi, pensione non reversibileLegge n.381/1970, art.1, sostituita con la Legge n.33/1980 art. 14-septies
https://www.blia.it/leggiditalia/?a=1970&id=381 (Legge n.381/1970, art.1)
 
   
Sono riconosciuti sordi i soggetti che presentano una grave ipoacusia congenita o acquisita nel corso dell’età evolutiva di 12 anni tale da aver impedito l’apprendimento del linguaggio parlato purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Conseguentemente, la sordità deve risultare da una causa di natura neurogena cioè provocata da una disfunzione che interessa l’apparato nervoso che porta al cervello l’impulso generato dall’organo uditivo.
L’ipoacusia che si dovrà accertare in età evolutiva, quale impedimento del linguaggio parlato,  deve essere pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore.
Il beneficio economico è previsto ai sordi di età compresa fra i 18 anni ed i 65 anni e 7 mesi. La pensione, al raggiungimento del 65 anno e 7 mesi, verrà trasformata in pensione in assegno sociale.
La pensione non reversibile spetta al cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
I beneficiari della pensione non devono possedere un reddito personale il quale per il 2016 non deve essere superiore ad € 16.532,10.
L’importo del rateo per il 2016 ammonta ad € 279,47 ed è corrisposto per 13 mensilità.
La pensione è compatibile e cumulabile (art.12, Legge 412/1991) con le prestazioni pensionistiche per invalidità civile e quelle concesse a carattere diretto contratte per causa di guerra, di lavoro e di servizio.

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