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Cassazione n.17130/2016 l’indennità di frequenza non comprende la 13^ mensilità

19/12/2016

La Cassazione con la pronuncia n. 17130/2016 ha nuovamente cercato di dirimere la questione relativa alla 13^mensilità da attribuire ai minori che godono dell'indennità di frequenza.
La natura giuridica della superiore prestazione assistenziale è quella di assicurare e garantire alla famiglia del minore invalido esclusivamente le spese afferenti: la frequentazione peridodica e non di istituti scolastici e asili nido, ovvero di centri di formazione professionale che mirano al reinserimento sociale dei minori invalidi oppure centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione del recupero di soggetti portatori di handicap.
Conseguentemente l'indennità di frequenza non è equiparabile alla provvidenza economica riconosciuta agli invalidi civili atteso che la stessa si presenta sotto forma di supporto economico alle famiglie, diversamente dall'assegno d'invalidità civile parziale o assegno mensile di assistenza la cui funzione è riconducibile ad una minima retribuzione data la limitata capacita' lavorativa del soggetto affetto da minorazione.
Pertanto, la 13^ mensilità non può essere concessa ai minori beneficiari dell'indennità di frequenza.

Link alla sentenza integrale, Cass. n.17130/2016
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160818/snciv@sL0@a2016@n17130@tS.clean.pdf

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