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Calcolo dell’invalidità civile

06/06/2017

Calcolo dell’invalidità civileL'invalidità civile conseguente a patologie fisiche, psichiche, sensoriali, congenite e insorte nel corso della vita, produce un danno permanente che si riflette sulla capacità lavorativa e pertanto necessita di una quantificazione in termini percentuali. 
Per poter quantificare l'incidenza della menomazione del soggetto invalido è stata prevista la nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al D.M. Ministero della Sanità del 5 Febbraio 1992.
La tabella prevede per ogni singola minorazione una percentuale fissa o in alternativa una percentuale fra un minimo ed un massimo.
Nel caso in cui la patologia non sia presente nell'elenco della tabella, la stessa viene determinata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità.
Invece, laddove nell'invalido siano esistenti più patologie non si procederà alla loro sommatoria, ma si adotteranno dei differenti criteri di calcolo che attengono alle infermità plurime coesistenti e concorrenti e cio' al fine di rispecchiare la concreta compromissione anatomo-funzionale.
Infermità plurime coesistenti (formula riduzionistica o di Balthazard):
riguarda tutte le affezioni coesistenti che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In tali casi, dopo aver effettuato la valutazione di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali:
IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2)
Ne consegue che se la prima menomazione (IP1) è quantifica con il 50% e la seconda (IP2) con il 30%, l'invalidità complessiva totale (IT) sarà (0,50+0,30)-(0,50x0,30) = 0,65 ovvero il 65% e non l'80%, valore che si otterrebbe con la sommatoria delle singole patologie.
Qualora l'invalido presenti menomazioni superiori a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo.
Infermità plurime concorrenti:
concerne tutte le affezioni funzionalmente in concorso tra loro che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato.
"Il D.M. del 5.2.1992 stabilisce che: in alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.). In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a VALUTAZIONE COMPLESSIVA, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato".
In questo caso si adopera la formula riduzionistica proporzionale c.d. Salomonica e si procede nel seguente modo:
quantificate le percentuali per le singole invalidità, il risultato complessivo sarà ottenuto con la formula 
IT = (ST + FP) / 2
l'invalidità complessiva totale (IT) si otterrà dall'addizione delle singole menomazioni (ST) 55%+20%=75% e dal risultato della formula riduzionistica di Balthazard sopradescritta  50%+30%=65% il tutto / 2  (IT = (ST + FP) / 2)
Da ciò deriva che: 0,75 + 0,65 / 2 = 0,70  ovvero 70%.
Inoltre, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono computate le infermità tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.

Decreto Ministeriale del 5 Febbraio 1992 
Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti.​

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