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Invalidi civile con almeno il 74% ed Ape sociale o anticipo pensionistico

19/06/2017

Invalidi civile con almeno il 74% ed Ape sociale o anticipo pensionisticoCon la Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 Giugno 2017 sono stati pubblicati i 2 decreti attuativi D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) n.87 e 88 del 23 Maggio 2017in materia di APE sociale per il DPCM n.88/2017 ed in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci per il DPCM n.87/2017, disposizioni che entreranno in vigore con decorrenza dal 17 Giugno 2017 al 15 Luglio 2017.
L'INPS con la circolare n.100 del 16 Giugno 2017 relativamente al DPCM n. 88 per l'APE SOCIALE ha reso note le istruzioni in merito all’applicazione del predetto istituto.
Conseguentemente per ciò che attiene alla categoria degli invalidi civili con almeno il 74%, questi ultimi possono guadagnare la pensione anticipata purchè in possesso dei requisiti contributivi che consistono nell'aver maturato non meno di 30 anni di anzianità contributiva ed abbiano 63 anni di età, in alternativa possono fruire dello scivolo pensionistico anche gli invalidi civili con il 74% che abbiano svolto attività lavorativa e maturato almeno 1 anno di contributi al compimento del 19°anno (lavoratori precoci) di età,cosiddetta Quota 41, con solamente 41 anni di contribuzione.
Fra i soggetti che possono richiedere l'Ape Sociale o agevolata sono inclusi anche chi:
al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 3, lett.B, DPCM n.87/2017).
In definitiva i beneficiari dell'agevolazione pensionistica sono tutti i lavoratori del settore pubblico, settore privato, autonomi nonchè coloro iscritti nella gestione unitamente alle gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO nonchè gli iscritti presso la gestione separata dell'Inps ad esclusione dei lavoratori autonomi come gli avvocati o i medici.
Pe la domanda del riconoscimento dell'accesso all'Ape sociale gli interessati  devono, preliminarmente all'istanza di accesso al beneficio, presentare alla sede Inps territorialmente competente una domanda (c.d. domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio) con la quale l’Inps certifica la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto, nonché la presenza di copertura finanziaria.
A ciò vanno allegati il verbale d'invalidità civile che attesti la percentuale della minorazione ovvero quello afferente l'handicap grave unitamente alla trascrizione degli estremi dei rispettivi verbali, inoltre va prodotta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che comprovi la presenza dei requisiti previsti dalla legge.
In particolare, al momento della predetta domanda devono sussistere i seguenti requisiti (art. 5 circolare INPS n.100/2017):
con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto, che:
- il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle apposite liste esistenti presso i Centri per l’impiego) o, se lavoratore agricolo, risulti non occupato sulla base delle risultanze Unilav; 
- abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante.
Si precisa che la percezione dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta nel 2017 deve considerarsi ininfluente ai fini dell’APE sociale trattandosi di prestazione riferita a eventi di disoccupazione relativi all’anno 2016.
Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto, che il richiedente assista e conviva da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e con il quale sussista il tipo di relazione indicato dalla legge;
Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto, che il richiedente sia in possesso di una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche;
Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto, che il soggetto svolga o abbia svolto in via continuativa una o più delle attività lavorative ammesse al beneficio (di cui all’all. A del decreto).
Possono, invece, essere valutati in via prospettica, purchè si perfezionino entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, i seguenti requisiti:
-       il requisito anagrafico dei 63 anni;
-       l’anzianità contributiva dei 30 e dei 36 anni;
-    i 6 anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa di cui all’art. 1, comma 179, lettera d), come meglio esplicitato  dall’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50;
-    il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell’ASDI, secondo quanto previsto nel par. 2. 
I soggetti già in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge e che non svolgano attività lavorativa, possono contestualmente alla presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell’istruttoria, presentare domanda di accesso di cui al successivo par. 6 della presente circolare.
In attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.

Modalità e termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale (art. 5.1, circolare INPS n. 100/2017).
I soggetti che entro il 31.12.2017 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio; coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31.12.2018, devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018.
L’invio delle domande è effettuato esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali secondo le modalità indicate al successivo par. 7 della presente circolare. 
Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione. 
Si precisa che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale  presentate  in date successive al 15 luglio 2017 ed al 31 marzo 2018, purché pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento, esclusivamente ove residuino risorse ed all’esito di un ulteriore monitoraggio che sarà effettuato con i criteri di cui all’art. 11 del decreto, secondo quanto esposto al successivo par. 5.4 della presente circolare.

Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento (art. 7 del decreto) (art. 6 circolare INPS n.100/2017)
Come già chiarito al precedente par. 5, contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale di cui all’art. 4 del decreto o nelle more dell’istruttoria della stessa, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso all’APE sociale di cui all’art. 7 del decreto.
Nella predetta domanda l’interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica.
In caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni (v. lett. a) par. 5.5 della presente circolare), l’indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa (articolo 7, comma 2, del decreto). Per la verifica della cessazione dell’attività lavorativa, il soggetto non deve risultare occupato al momento della decorrenza dell’APE sociale.
In deroga a quanto sopra esposto in materia di decorrenza del beneficio, l’APE sociale, in fase di prima applicazione e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017 (art. 7, comma 3, del decreto).
(art. 6 circolare INPS n. 100/2017) L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio 2017).
Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (art. 3 del decreto).
La rata non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio 2017).
Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione.
Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.
Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

La pensione d'inabilità civile o l'assegno mensile di assistenza o d'invalidità civile possono essere cumulate con l'erogazione dell'Ape sociale purchè non si superino i relativi limiti di reddito previsti dalle rispettive fattispecie assistenziali. Invece, per quanto riguarda l'assegno ordinario d'invalidità potrebbe essere esclusio dall'Ape sociale salvo la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Sul punto si attendono chiarimenti da parte dell'INPS.
Infine, l'INPS sottolinea che le maggiorazioni contributive previste dall'articolo 80, co. 3 della legge 388/2000 in favore dei lavoratori invalidi possono essere adoperate esclusivamente allo scopo del perfezionamento di 41 anni di contributi (per i cd. lavoratori precoci) di converso non possono essere utilizzate ad integrazione dei i 30 anni di contributi indispensabili per accedere all'Ape sociale.




D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) n.87/2017 (uscita anticipata dal mondo del lavoro  per lavoratori cd. Precoci)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-16&atto.codiceRedazionale=17G00106&elenco30giorni=true


D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) n.88/2017 (APE SOCIALE)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-16&atto.codiceRedazionale=17G00107&elenco30giorni=true

Circolare INPS n. 100 del Giugno 2017
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20100%20del%2016-06-2017.htm

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