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Invalidi civili: maggiorazione dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici

16/02/2017

Invalidi civili: maggiorazione dell’anzianità contributiva ai fini pensionisticiCon decorrenza dall'1.1.2002, la Legge n. 388/2000, art.80, 3° comma, ha previsto che per ogni anno effettivo di attività lavorativa i dipendenti del settore pubblico e privato nonché quelli delle cooperative appartenenti alle categorie:
  • dei sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381;
  • degli invalidi civile ai quali sia stata riconosciuta un'invalidita' pari o non inferiore al 75%;
  • degli invalidi per causa di servizio, lavoratori invalidi di guerra e civili di guerra  (nel rapporto di pubblico impiego e con infermità come da DPR 834/81 comprese nelle prime quattro categorie);
  • degli invalidi per lavoro (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità pari o non inferiore al 75%, accertata dall'INAIL o dall'IPSEMA);
possono beneficiare dell'accredito di 2 mesi di contribuzione figurativa sino ad un massimo di 5 anni, utile ai fini pensionistici e dell'anzianità contributiva.
Dal calcolo della maggiorazione di anzianità contributiva non sono inclusi i periodi già coperti da altre forme di contribuzione: volontaria, figurativa o derivanti da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
La superiore maggiorazione è adoperabile per conseguire il requisito contributivo, o la maggiore anzianità in assenza del requisito anagrafico, per la pensione di anzianità o anticipata.
Il bonus contributivo sopradescritto è gratuito ed è richiedibile dal lavoratore presentando apposita istanza unitamente alla documentazione sanitaria attestante la condizione d'invalidità. 

Legge n.388/2000
http://www.camera.it/parlam/leggi/00388l.htm



 

 

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