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Non occorre coabitare per fruire dei permessi per assistenza ai disabili

06/03/2020

Non occorre coabitare per fruire dei permessi per assistenza ai disabiliNon occorre coabitare per fruire dei permessi per assistenza ai disabili. Il concetto di convivenza non deve necessariameente coincidere con quello di coabitazione.
Ciò significa che chi assiste un diversamente abile di fatto può dimorare presso altra abitazione a prescindere se anagraficamente ha eletto come propria residenza la casa del portatore di handicap.
Quello che rileva per legge per usufruire dei congedi, di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo numero 151/2001, concessi ai fini dell'assistenza di un disabile, è quello di soddisfare i bisogni di quest'ultimo in un momento della giornata in cui il portatore di handicap rimarrebbe privo di alcun aiuto ed assistenza.
Questa interpretazione normativa si rinviene nelle sentenze di Cassazione e viene anche di recente richiamata dalla pronuncia n.24470/2017 della II^ Sezione Penale.

Cassazione sentenza n. 24470/2017
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20170517/snpen@s20@a2017@n24470@tS.clean.pdf

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