Tribunale di Palermo sentenza del 2014 ANF (assegno nucleo familiare)
22/09/2016
L’art.4, comma 7 del D.M.306/99 stabilisce che: ”l’assegno ex art. 65 L.448/98 non costituisce reddito ai fini fiscali né previdenziali. Esso quindi non va computato né per la determinazione del reddito individuale mensile ai fini del carico, per l’erogazione degli assegni familiari, né per il calcolo del reddito familiare complessivo ai fini dell’erogazione sia degli assegni familiari che dell’assegno per il nucleo familiare a carico dell’Istituto.
Ciò emerge chiaramente dalla Circolare INPS del 20 Settembre 1999 n.179 la quale ha stabilito che: può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dall’INPS.l’assegno di cui alla citata norma, secondo quanto stabilito dall’art.4, comma 7, del D.M. 306/99
Ciò emerge chiaramente dalla Circolare INPS del 20 Settembre 1999 n.179 la quale ha stabilito che: può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dall’INPS.l’assegno di cui alla citata norma, secondo quanto stabilito dall’art.4, comma 7, del D.M. 306/99
A questa corretta interpretazione è giunta la Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, con una sentenza del 2014, offerta gentilmente dall'Avv. Claudio La Cavera, che potrete scaricare cliccando sull'apposito pulsante posto in basso.