menu
 

Tribunale di Palermo: l’Inps non può recuperare le somme dall’assegno d’invalidità civile anche se lo stesso non è dovuto

Ringraziamo ancora una volta il nostro valente e qualificato collega di studio: Avv. Erasmo Tarantino per averci fornito una recente sentenza, passata in giudicato, resa dal Tribunale di Palermo n.2770/2017, in materia di indebito assistenziale.
La fattispecie in esame trae origine dal seguente caso.
Con ricorso depositato in data 7.3.2016, il ricorrente proponeva  impugnazioneavve avverso il provvedimento  di recupero dell'INPS, comunicato il 31.10.2015, con il quale l'Istituto chiedeva la restituzione di una somma indebitamente corrisposta di euro  8.751,94  per il periodo compreso  fra gennaio 2014 e novembre 2015; chiedeva quindi  nel merito la declaratoria di non doversi restituire la somma percepita indebitamente dal ricorrente. 
"Soltanto, però, nei casi in cui l'indebito consegua alla omessa o incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già a conoscenza dell'istituto, l'INPS procede al recupero delle somme indebitamente percepite, senza alcuna limitazione temporale, in quanto l'omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, il che ne consente in ogni caso la recuperabilità.
Nel caso di specie, l'errore è chiaramente imputabile all'istituto previdenziale che, nonostante fosse già a conoscenza che il XXXXXXXXXX percepiva un'altra pensione ( VOART XXXXX -29/06/2013) ha continuato ad erogare al ricorrente la prestazione n.XXXXXXX/INVCIV comunicando, peraltro, soltanto in data 31.10.2015 di aver proceduto al ricalcolo dell'importo dello stessa".
"L'Istituto previdenziale non ha, tra l'altro, in corso di causa, neppure provato la sussistenza del dolo in capo alla percipiente, come era suo onere fare. (Cass.n. 482/2017) L'assenza della responsabilità e la buona fede del ricorrente (connessa al co.4,art.38 Cost.) escludono, quindi, l'obbligo di rimborso derivante dalla percezione di denaro non spettante, ciò in considerazione del fatto che il titolare della prestazione rappresenta la cd. "parte debole del processo", la parte che "si affida" e ripone fiducia nell'INPS, con la convinzione che lo stesso istituto (com'è in effetti) sia già in possesso di tutti i dati che fondano il diritto e la misura della prestazione erogata".

Conseguentemente, se l'Inps risulta essere a conoscenza che il pensionato percepiva un'altra pensione oltre all'assegno d'invalidità civile commette errore se continua ad erogare la prestazione previdenziale non più dovuta ovvero l'assegno d'invalidità civile; pertanto non può più recuperare e richiedere le somme già corrisposte.​

Tribunale di Palermo, sentenza n. 2770/2017

Invalidità Civile

2016 - 2024
Tutti i contenuti del presente sito, se non dove espressamente indicato, sono di proprietà di invaliditacivile.com e pertanto coperti da diritti d'autore.
Non ne è consentito l'uso, integrale o parziale, senza l'autorizzazione del legittimo proprietario.