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E’ valida la domanda d’invalidità per l’indennità di accompagnamento per errata compilazione del certificato medico.

Per il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 16/09/2018, è valida la domanda d'invalidità per l'indennità di accompagnamento nel caso di errore materiale del medico nella compilazione del certificato introduttivo non avendo lo stesso spuntato le caselle (biffatura di: "Impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” o “Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua) per richiedere la predetta prestazione assistenziale.
Nella fattispecie in esame l’INPS ha eccepito che per detta prestazione manca la domanda amministrativa, poiché nel certificato medico presentato in relazione alla medesima non risulta sbarrata la casella relativa a “Impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” o “Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”, a fianco delle cui caselle nel certificato è stata sbarrata la risposta NO;
ritenuto che l’errore del medico che redasse il certificato depositato all’INPS è stato verosimilmente determinato dalla facies grafica del modello telematico, in cui le opzioni del SI e del NO e i relativi pallini da sbarrare risultano tanto vicini da potere trarre in inganno il redattore, anche perché seguiti dalla dicitura “Non mi esprimo”, preceduta dal pallino della relativa biffatura e seguita da un asterisco tra parentesi che può essere scambiato da un osservatore non attento per un altro pallino da sbarrare per la scelta: “Impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore:  =SI =NO = Non mi esprimo (*)
Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua: =SI =NO =Non mi esprimo (*)”;
ritenuto, quindi, che non può ritenersi mancante la domanda amministrativa di indennità di accompagnamento, che invero appariva ricompresa nella diagnosi riportata nel certificato medico in questione e che appariva anche l’unica di possibile interesse della ricorrente, di anni 79 ,quanto  alla domanda di invalidità;
ritenuto che la circostanza che la Commissione – che avrebbe invero dovuto invitare parte ricorrente a regolarizzare la domanda amministrativa - non ha valutato l’indennità di accompagnamento a causa dell’erronea biffatura non è preclusiva dell’ammissibilità del presente ricorso, che non ha natura impugnatoria, e che essa potrà essere valutata nella disciplina delle spese di lite.

Per i prefati motivi, il Decidente ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità avanzata dall'INPS, procedendo alla prosecuzione dell'a.t.p.o..

Inoltre, si sottolinea che per i soggetti ultrasessantacinquenni l'unica prestazione assistenziale da richiedere, all'interno della categoria dell'invalidità civile, attiene, esclusivamente, all'indennità di accompagnamento.

Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ordinanza del 19/09/2018

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