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Indennità di accompagnamento

Legge art.1 n.18/1980, modificato dalla Legge n.508/1988, art.1Indennità di accompagnamento
http://www.wlavita.org/doc/Normativa/Legge_18_11feb80.pdf
(Legge art.1 n.18/1980)

 
https://www.blia.it/leggiditalia/?a=1988&id=508
(Legge n.508/1988, art.1)

 
 Art. 1 della Legge n.508/1988:
 Aventi diritto alla indennità di accompagnamento.
1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.


Requisiti:

  1. il beneficio economico è previsto per qualunque età ed a prescindere dal possedere dei redditi;
  2. essere cittadino italiano o comunitario residente in Italia, ovvero essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per il lungo periodo; spetta, altresì, ai minori che risultino iscritti nella carta o permesso di soggiorno;
  3. ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua (art.1 L.n.508/1988).
  4. non essere ricoverato per periodi di lunga degenza che superino i 30 giorni in istituto con pagamento delle  retta a carico dello Stato o di Ente pubblico, in tale caso l’indennità di accompagnamento viene esclusa;
  5. l’importo dell’indennità di accompagnamento per il 2016 ammonta ad € 512,34 ed è corrisposto per 12 mensilità;
  6. l’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile sia: con la pensione d’inabilità civile, sia con la sordocecità (soggetti pluriminorati), sia con la pensione e le indennità per i ciechi totali o parziali, sia con la pensione o indennità di comunicazione per i sordi, sia, infine, con lo svolgimento di attività lavorativa; 
  7. l’indennità di accompagnamento è incompatibile con altre prestazioni invalidanti derivanti per causa di lavoro, servizio, guerra. In queste determinate ipotesi si potrà optare per il trattamento economico più favorevole;
  8. l’indennità di accompagnamento è incompatibile con l’indennità di frequenza, in tale caso si potrà optare per il trattamento economico più favorevole.

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