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L’indennità di frequenza


Legge 289/1990, art.1L’indennità di frequenza
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/10/17/090G0344/sg
 

Viene riconosciuta l'indennità di frequenza ai minori che presentino i requisiti infra riportati:
 
  1. minore di età, sino al compimento del 18 anno;
  2. essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  3. avere riconosciuta una menomazione/invalidità che comporta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ovvero ipoacusia che determina una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz;
  4. frequenza in alternativa continuata o periodica di: istituti scolastici, anche asilo nido, ovvero di centri di formazione professionale che mirano al reinserimento sociale dei minori invalidi oppure centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione del recupero di soggetti portatori di handicap. Gli istituti precitati possono essere pubblici o privati convenzionati;
  5. disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.805,19 per il 2016 come per gli invalidi parziali;
  6. il rateo mensile di indennità di frequenza il cui importo per il 2016 ammonta ad € 279,47 è erogato per 12 mensilità;
  7. l’indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole (art.3 Legge n. 289/1990).

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