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Invalidità civile parziale o assegno mensile di assistenza

Invalidità civile parziale o assegno mensile di assistenzaLegge n.118/1971, art. 13 e Dlgs n. 509/1988, art.9   http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l118_71.html
Decreto Legislativo n. 509/1988 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1988/11/26/088G0584/sg
 
Percentuale per il suo riconoscimento dal 74% al 99%
 
Nozione d’invalido civile, art. 2 della Legge n.118/1971 “si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
L'articolo 13 della Legge 30 Marzo 1971, n. 118 stabiliva che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili con una riconosciuta riduzione della capacità lavorativa a due terzi: 67%.
Il Decreto Legislativo 23 Novembre 1988, n. 509, art. 9, ha modificato la percentuale per il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza alzando la stessa dal 67% al 74%.
 
Requisiti:
 
  1. età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  2. essere cittadino italiano o comunitario residente in Italia, ovvero essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per il lungo periodo; spetta, altresì, ai minori che risultino iscritti nella carta o permesso di soggiorno;
  3. avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
  4. i richiedenti-beneficiari devono trovarsi in stato di bisogno economico e possono essere anche titolari di un reddito annuo personale (con esclusione dei redditi percepiti dai componenti del proprio nucleo familiare) purchè non superiore ad Euro 4.805,19 nel 2016;
  5. non svolgere attività lavorativa ovvero svolgere attività lavorativa con percezione di un reddito inferiore a quello personale di € 4.800,36. Il richiedente-beneficiario potrà soddisfare tale requisito producendo annualmente, all’INPS, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/200, che attesti di non prestare alcuna attività lavorativa ovvero il certificato di disoccupazione o di disponibilità al lavoro rilasciato dal Centro per l’Impiego, territorialmente competente.
  6. l’importo del rateo per il 2016 ammonta ad € 279,47 ed è corrisposto per 13 mensilità;
  7. L'assegno d’invalidità civile è incompatibile con altre invalidità derivanti per causa di guerra, di lavoro o di servizio quindi anche con le pensioni dirette di guerra e con le rendite INAIL, salvo optare per il trattamento economico più favorevole;
  8. l'assegno d'invalidità, è ,altresì, compatibile con l'indennità di disoccupazione (Naspi, Aspi, Mini Aspi, Asdi, etc.);
  9.  l’assegno d’invalidità civile cessa di essere erogato al compimento del 65° anno di età e 7 mesi  dal momento che viene trasformato in assegno sociale laddove sussistano i richiesti requisiti per quest’ultimo.

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