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Cassazione, ordinanza n. 5068/2018. L’indennità di accompagnamento è negata se l’assistenza non attiene ad attività essenziali

09/11/2021

L'indennità di accompagnamento è negata se l'assistenza è generica e non attiene ad attività essenziali.
Il superiore principio è stato stabilito dall'ordinanza n. 5068/2018 della Cassazione.

"In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità), posto che dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la c.t.u. espletata aveva accertato che la vasculopatia periferica da cui Giovanni Novati era affetto gli consentiva una deambulazione autonoma in ambito domestico e più limitata in ambito extradomestico e che era emersa la necessità di una assistenza non continua ma generica e riferita solo ad attività non essenziali ma strumentali (maneggio denaro, preparazione di farmaci, spostamenti esterni con mezzi pubblici)".
Conseguentemente, per la Suprema Corte l'assistenza generica non continuata e riferita solo ad attività non essenziali ma strumentali summenzionati non da diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. 

Cassazione, ordinanza n.5068/2018
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