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Cassazione, ordinanza n.37500/2021. Anche per i giudizi ex art. 445 bis cpc si applica l’art. 149 disp. att. cpc

Gli Ermellini con l'ordinanza n. 37500/2021 confermano il principio già sancito dalla precedente ordinanza n. 30860/2019, nella quale viene prevista l'applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio e si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATPO).
Nella specie, trattandosi di patologie e compromissioni funzionali successive al deposito della consulenza tecnica e probanti un quadro clinico grave non considerato dal ctu, trova applicazione l'art. 149 att. c.p.c. 

Cassazione, ordinanza n. 37500/2021







 

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