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Malati psichiatrici. Per la Cassazione spetta l’indennità di accompagnamento se necessitano di assistenza per l’assunzione dei farmaci

08/09/2026

Malati psichiatrici. Per la Cassazione spetta l'indennità di accompagnamento se necessita di assistenza per l'assunzione dei farmaciIndennità di accompagnamento e malati psichiatrici:
la Cassazione riafferma che anche un solo atto quotidiano conta — e assumere i farmaci è uno di questi.
Con l'ordinanza n. 20121 del 16 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata su un tema delicato e di grande impatto pratico: il diritto all'indennità di accompagnamento per le persone affette da gravi patologie psichiatriche. Il principio non è nuovo nell'astratto, ma l'ordinanza lo cala in un caso concreto che ne mette a fuoco la portata più avanzata.
Il caso. Un uomo affetto da «psicosi paranoide in comorbilità con DOC grave» si era visto respingere la domanda di indennità di accompagnamento. Il consulente tecnico d'ufficio lo aveva descritto come persona «perfettamente capace di determinarsi autonomamente al compimento di atti quotidiani della vita» — con una sola, cruciale eccezione: non era in grado di «prendere le medicine da solo». E aveva aggiunto che la difficoltà nell'assumere la farmacoterapia non metteva in pericolo la sua vita né lo poneva in condizioni di recarsi danno. Il Tribunale di Trapani aveva ricevuto in blocco quelle conclusioni e rigettato il ricorso.
Il cuore della decisione. La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza. Il ragionamento è lineare e si inserisce in un orientamento consolidato, ma lo arricchisce con un passaggio argomentativo che merita attenzione.
Il punto di partenza è noto: ai fini dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/1980), la capacità di compiere gli atti quotidiani non va intesa solo in senso fisico — vestirsi, nutrirsi, lavarsi — ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza per la propria salute e dignità. E l'incapacità rilevante non si misura sul numero degli atti che il soggetto non sa compiere, ma sulle loro ricadute sulla salute e sulla dignità della persona.
Qui arriva il passaggio più significativo. La Corte precisa che nel novero degli atti quotidiani della vita rientra a pieno titolo l'assunzione dei farmaci secondo la posologia prescritta. E spiega perché: assumere una terapia non è un gesto meccanico. Richiede «attenzione mnemonica al fatto in sé», ma anche «la condivisione della sua finalità curativa e dell'interesse a conseguire l'obiettivo sanante, nella consapevolezza di apprezzarne gli esiti e di riferirli in sede di riscontro clinico». In altre parole, prendere le medicina coinvolge proprio quella sfera intellettiva, cognitiva e volitiva che la grave patologia psichiatrica aveva compromesso.

Da qui la censura al giudice di merito: una volta accertato che il ricorrente non poteva gestire da solo la terapia, non bastava affermare che ciò non mettesse in pericolo la sua vita. Occorreva invece approfondire in senso diagnostico e prognosticose quell'unica, ma essenziale, incapacità rende necessaria un'assistenza quotidiana da parte di terzi — anche solo nella forma di una vigilanza intermittente (la cosiddetta «assistenza passiva» alternata a momenti di assistenza attiva), che la giurisprudenza ritiene già sufficiente.
Il principio. In sintesi, l'ordinanza n. 20121/2026 conferma e rafforza una linea giurisprudenziale che affonda le radici in [Cass. N. 1268/2005], passando per Cass. N. 24980/2022 e Cass. N. 7032/2023: anche l'impossibilità di compiere un solo atto quotidiano può giustificare l'indennità, se quell'atto ha cadenza giornaliera, inerenza costante alla persona e funzione essenziale per la salute. Ma l'ordinanza in commento compie un passo ulteriore: eleva esplicitamente l'assunzione della terapia farmacologica ad atto quotidiano autonomamente rilevante, scomponendone il contenuto cognitivo e volitivo, e impone al giudice di merito una valutazione approfondita che non si arresti alla mera constatazione che il paziente «non è in pericolo di vita».
Perché è rilevante per la pratica. L'ordinanza offre un argomento solido a difesa dei malati psichiatrici che, pur conservando integre le capacità fisiche di base, non sono in grado di gestire autonomamente la terapia. Spostare l'asse della valutazione dal numero di atti compromessi alla qualità dell'atto compromesso. E ricorda che la finalità dell'indennità di accompagnamento è anche quella di sostenere il nucleo familiare nel farsi carico del malato, evitando ricoveri e riducendo la spesa sociale — una funzione che verrebbe vanificata se si negasse il beneficio proprio a chi, per un solo ma decisivo deficit di autonomia, necessita di assistenza continuativa.
 

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