L’orientamento recente del Tribunale di Palermo: principi consolidati e applicazioni concrete relativi all’indennità di accompagnamento
06/05/2026
L'orientamento recente del Tribunale di Palermo: principi consolidati e applicazioni concrete attinenti all'indennità di accompagnamento
Il Tribunale di Palermo ha sviluppato un orientamento particolarmente chiaro e consolidato su questo specifico aspetto dell'indennità di accompagnamento, allineandosi perfettamente ai principi stabiliti dalla Cassazione e fornendo applicazioni concrete di notevole interesse pratico.
Il principio fondamentale: dalla quantità alla qualità degli atti.
Il Tribunale di Palermo ha fatto proprio il principio giurisprudenziale secondo cui un soggetto che non riesce a compiere un singolo atto elementare della vita quotidiana può avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Come chiarito dalla sentenza n. 2879 del 21 giugno 2025, "l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, per cui anche l'impossibilità di compiere una sola attività può attestare la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera".
I requisiti specifici per il singolo atto.
Il Tribunale di Palermo ha precisato che perché l'impossibilità di compiere un singolo atto possa giustificare il riconoscimento dell'indennità, tale atto deve possedere caratteristiche specifiche. Come stabilito dalla sentenza n. 3470 del 24 luglio 2025, l'atto deve possedere "la caratteristica della quotidianità e/o presenti i caratteri dell'inerenza costante alla persona e della funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute".
Applicazioni concrete: casi paradigmatici.
Il Tribunale di Palermo ha fornito esempi concreti di come questo principio si applichi nella pratica:
La supervisione continua come requisito sufficiente.
Particolarmente significativa è la sentenza n. 405 del 29 gennaio 2025, dove il Tribunale ha riconosciuto l'indennità basandosi su una prescrizione medica che indicava la necessità di utilizzare un deambulatore "DA USARE SOTTO SUPERVISIONE DEI FAMILIARI" per il compimento degli "ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA". Il Tribunale ha chiarito che "detta prescrizione rende evidente che il ricorrente non era in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza la 'supervisione' dei familiari sul necessario utilizzo da parte sua del deambulatore, e, quindi aveva necessità di assistenza continua da parte dei familiari medesimi".
Atti specifici della vita quotidiana.
La sentenza n. 1570 del 1° aprile 2025 ha specificato che "rientrano tra gli atti della vita quotidiana rilevanti ai fini del riconoscimento della prestazione la cura dell'igiene personale, la preparazione dei pasti, la preparazione e l'acquisto dei farmaci e l'acquisto di generi di prima necessità, trattandosi di attività che devono essere svolte con cadenza quotidiana".
La valutazione qualitativa dell'impossibilità.
Il Tribunale ha chiarito che l'impossibilità deve essere valutata qualitativamente. Come precisato dalla sentenza n. 2888 del 22 giugno 2025, "l'impossibilità rilevante va distinta dalla mera difficoltà, ma presenta una latitudine più ampia rispetto alla sola inidoneità materiale a eseguire gli atti, comprendendo anche i casi in cui la necessità di ricorrere all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata con cadenza quotidiana, anche se in modo discontinuo, per il compimento di determinate attività essenziali della vita quotidiana".
Esempi pratici di applicazione.
Il Tribunale di Palermo ha fornito esempi concreti di come singoli atti possano essere sufficienti:
Impossibilità di effettuare chiamate telefoniche
La sentenza n. 4417 del 4 novembre 2024 ha riconosciuto l'indennità anche considerando che la ricorrente "riesce solo a rispondere al telefono ma non comporre i numeri", precisando che "riuscire solo a rispondere al telefono senza potere effettuare le chiamate rende necessaria l'assistenza continua poiché in caso di necessità non potrebbe chiedere i soccorsi".
Compromissione della capacità comunicativa.
Particolarmente innovativa è la sentenza n. 3630 del 15 settembre 2025, che ha riconosciuto l'indennità per grave compromissione della capacità comunicativa, affermando che "una vita degna di essere vissuta in maniera umana non può prescindere da minimi aspetti di proficua relazionalità, sicché, quando questi sono - per malattie e/o loro postumi - assai carenti è doveroso intervenire per aiutare il soggetto ad integrarsi con gli altri per uscire da un isolamento che non è solo fisico ma anche morale".
La distinzione tra impossibilità e difficoltà.
Il Tribunale mantiene ferma la distinzione fondamentale tra impossibilità e difficoltà. Come evidenziato dalla sentenza n. 791 del 18 febbraio 2025, "la mera difficoltà nel compiere gli atti quotidiani della vita non è sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, dovendosi invece ravvisare una effettiva impossibilità di compierli autonomamente".
L'approccio metodologico del Tribunale.
Il Tribunale di Palermo adotta un approccio metodologico rigoroso ma sostanziale, come emerge dalla sentenza n. 2789 del 18 giugno 2025, che precisa: "l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica".
Conclusioni sull'orientamento del Tribunale di Palermo.
il Tribunale di Palermo si esprime chiaramente nel senso che un soggetto che non riesce a compiere un singolo atto elementare della vita quotidiana ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, purché tale impossibilità presenti i caratteri della quotidianità, della costanza e dell'essenzialità per la salvaguardia della salute e della dignità personale.
L'orientamento del Tribunale di Palermo si caratterizza per:
Il Tribunale di Palermo ha fatto proprio il principio giurisprudenziale secondo cui un soggetto che non riesce a compiere un singolo atto elementare della vita quotidiana può avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Come chiarito dalla sentenza n. 2879 del 21 giugno 2025, "l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, per cui anche l'impossibilità di compiere una sola attività può attestare la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera".
I requisiti specifici per il singolo atto.
Il Tribunale di Palermo ha precisato che perché l'impossibilità di compiere un singolo atto possa giustificare il riconoscimento dell'indennità, tale atto deve possedere caratteristiche specifiche. Come stabilito dalla sentenza n. 3470 del 24 luglio 2025, l'atto deve possedere "la caratteristica della quotidianità e/o presenti i caratteri dell'inerenza costante alla persona e della funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute".
Applicazioni concrete: casi paradigmatici.
Il Tribunale di Palermo ha fornito esempi concreti di come questo principio si applichi nella pratica:
La supervisione continua come requisito sufficiente.
Particolarmente significativa è la sentenza n. 405 del 29 gennaio 2025, dove il Tribunale ha riconosciuto l'indennità basandosi su una prescrizione medica che indicava la necessità di utilizzare un deambulatore "DA USARE SOTTO SUPERVISIONE DEI FAMILIARI" per il compimento degli "ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA". Il Tribunale ha chiarito che "detta prescrizione rende evidente che il ricorrente non era in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza la 'supervisione' dei familiari sul necessario utilizzo da parte sua del deambulatore, e, quindi aveva necessità di assistenza continua da parte dei familiari medesimi".
Atti specifici della vita quotidiana.
La sentenza n. 1570 del 1° aprile 2025 ha specificato che "rientrano tra gli atti della vita quotidiana rilevanti ai fini del riconoscimento della prestazione la cura dell'igiene personale, la preparazione dei pasti, la preparazione e l'acquisto dei farmaci e l'acquisto di generi di prima necessità, trattandosi di attività che devono essere svolte con cadenza quotidiana".
La valutazione qualitativa dell'impossibilità.
Il Tribunale ha chiarito che l'impossibilità deve essere valutata qualitativamente. Come precisato dalla sentenza n. 2888 del 22 giugno 2025, "l'impossibilità rilevante va distinta dalla mera difficoltà, ma presenta una latitudine più ampia rispetto alla sola inidoneità materiale a eseguire gli atti, comprendendo anche i casi in cui la necessità di ricorrere all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata con cadenza quotidiana, anche se in modo discontinuo, per il compimento di determinate attività essenziali della vita quotidiana".
Esempi pratici di applicazione.
Il Tribunale di Palermo ha fornito esempi concreti di come singoli atti possano essere sufficienti:
Impossibilità di effettuare chiamate telefoniche
La sentenza n. 4417 del 4 novembre 2024 ha riconosciuto l'indennità anche considerando che la ricorrente "riesce solo a rispondere al telefono ma non comporre i numeri", precisando che "riuscire solo a rispondere al telefono senza potere effettuare le chiamate rende necessaria l'assistenza continua poiché in caso di necessità non potrebbe chiedere i soccorsi".
Compromissione della capacità comunicativa.
Particolarmente innovativa è la sentenza n. 3630 del 15 settembre 2025, che ha riconosciuto l'indennità per grave compromissione della capacità comunicativa, affermando che "una vita degna di essere vissuta in maniera umana non può prescindere da minimi aspetti di proficua relazionalità, sicché, quando questi sono - per malattie e/o loro postumi - assai carenti è doveroso intervenire per aiutare il soggetto ad integrarsi con gli altri per uscire da un isolamento che non è solo fisico ma anche morale".
La distinzione tra impossibilità e difficoltà.
Il Tribunale mantiene ferma la distinzione fondamentale tra impossibilità e difficoltà. Come evidenziato dalla sentenza n. 791 del 18 febbraio 2025, "la mera difficoltà nel compiere gli atti quotidiani della vita non è sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, dovendosi invece ravvisare una effettiva impossibilità di compierli autonomamente".
L'approccio metodologico del Tribunale.
Il Tribunale di Palermo adotta un approccio metodologico rigoroso ma sostanziale, come emerge dalla sentenza n. 2789 del 18 giugno 2025, che precisa: "l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica".
Conclusioni sull'orientamento del Tribunale di Palermo.
il Tribunale di Palermo si esprime chiaramente nel senso che un soggetto che non riesce a compiere un singolo atto elementare della vita quotidiana ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, purché tale impossibilità presenti i caratteri della quotidianità, della costanza e dell'essenzialità per la salvaguardia della salute e della dignità personale.
L'orientamento del Tribunale di Palermo si caratterizza per:
- Aderenza ai principi di Cassazione: pieno allineamento con l'orientamento della Suprema Corte
- Approccio sostanziale: valutazione qualitativa piuttosto che quantitativa dell'impossibilità
- Attenzione alla dignità della persona: considerazione degli aspetti relazionali e sociali
- Rigore nell'accertamento: distinzione netta tra impossibilità e difficoltà
- Flessibilità applicativa: adattamento dei principi alle specificità del caso concreto
Questo orientamento riflette una concezione moderna e sostanziale del diritto all'assistenza, che guarda alla reale condizione di bisogno del soggetto piuttosto che a parametri meramente formali, garantendo tutela anche nei casi in cui l'impossibilità si concentri su un singolo atto ma di rilevanza fondamentale per l'autonomia e la dignità della persona.