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Cassazione, ordinanza n.20819/2019. E’ riconosciuta l’indennità di accompagnamento anche ai ciechi parziali che fanno uso del bastone

Premesso che la cecità parziale, a seguito anche della sentenza della Corte Costituzionale 22 giugno 1989 n. 346, dichiarativa in parte qua dell'illegittimità dell'art. 1, della legge n.346/1989, si pone quale fattore concorrente, unitamente ad altre patologie, utile, per integrare lo stato di totale inabilità che attribuisce il diritto all'indennità di accompagnamento.
Conseguentemente per gli Ermellini, "il difetto di autosufficienza capace di giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ricorre certamente anche allorquando -  senza che si sia in presenza di una totale ed oggettiva impossibilità di movimento - la deambulazione del soggetto si presenti particolarmente difficoltosa e limitata  anche con l'ausilio del bastone d'appogio (nello spazio e nel tempo) ed inoltre fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di cadute, tanto da tradursi di fatto in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore".

Cassazione, ordinanza n. 20819/2018

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