L’innovazione della Cassazione: quando la supervisione continua diventa accompagnamento
11/03/2026
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025, ha stabilito un principio di diritto che rappresenta una vera e propria svolta nell'interpretazione dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento. La decisione chiarisce definitivamente che la necessità di supervisione continua durante la deambulazione equivale all'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.Il caso concreto: quando la supervisione non basta
La vicenda riguardava una persona la cui documentazione medica attestava che "la deambulazione avveniva con necessità di supervisione continua e aiuto per l'elevato rischio di cadute". Il giudice di primo grado aveva negato l'indennità di accompagnamento, ritenendo che questa condizione non fosse sufficiente per integrare i requisiti previsti dalla legge n. 18 del 1980. Inoltre, aveva valorizzato il fatto che la persona manteneva una certa autonomia funzionale, valutata secondo la scala Barthel.
La rivoluzione interpretativa della Cassazione
La Suprema Corte ha ribaltato completamente questa impostazione, stabilendo che la supervisione continua durante la deambulazione integra effettivamente il requisito dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Come spiegato nella sentenza, "la supervisione implica necessariamente che l'attività in questione (deambulazione) non potesse essere compiuta in autonomia; e risulta altresì che tale necessità non fosse episodica, ma continua".
Questo principio rappresenta un'innovazione significativa perché amplia notevolmente la platea dei beneficiari dell'indennità di accompagnamento, includendo tutte quelle persone che, pur riuscendo fisicamente a camminare, necessitano di una presenza costante per evitare rischi concreti per la propria incolumità.
Due requisiti alternativi, non cumulativi
Un altro aspetto fondamentale chiarito dalla sentenza riguarda la natura alternativa dei due requisiti previsti dalla legge per l'indennità di accompagnamento. La Cassazione ha precisato che "la residua autonomia funzionale del Ferretti, giusta la valutazione secondo la scala Barhel, non incide sulle conclusioni sopra raggiunte, perché afferisce al diverso (e alternativo) requisito della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita".
In altre parole, per ottenere l'indennità di accompagnamento è sufficiente che sussista uno solo dei due requisiti previsti dalla legge:
- L'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
- L'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza
Non è necessario che entrambe le condizioni siano presenti contemporaneamente.
L'impatto pratico della decisione
Questa interpretazione ha conseguenze pratiche molto importanti per migliaia di persone. Pensiamo, ad esempio, agli anziani che riescono ancora a camminare ma sono soggetti a frequenti cadute, oppure alle persone con disturbi dell'equilibrio o problemi cognitivi che rendono pericoloso muoversi da soli. Prima di questa sentenza, molte di queste situazioni rischiavano di non essere riconosciute come meritevoli dell'indennità di accompagnamento.
La Cassazione ha quindi stabilito che non è necessario essere completamente immobilizzati per avere diritto all'accompagnamento: è sufficiente che la deambulazione autonoma comporti rischi concreti tali da richiedere una supervisione costante.
Un precedente che fa scuola
La decisione della Cassazione rappresenta un precedente importante che dovrà essere seguito da tutti i giudici di merito nei casi analoghi. Il principio stabilito è chiaro: quando la documentazione medica attesta la necessità di supervisione continua durante la deambulazione per l'elevato rischio di cadute o altri pericoli, questo requisito è sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Questa interpretazione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alle esigenze concrete delle persone con disabilità, che guarda alla sostanza delle limitazioni funzionali piuttosto che alla mera forma delle definizioni normative. La Corte ha dimostrato di comprendere che l'assistenza non significa necessariamente "sostituirsi" alla persona, ma può anche consistere nel "vigilare" per garantire la sua sicurezza.
Conclusioni
L'ordinanza n. 28212/2025 della Cassazione rappresenta quindi un importante passo avanti nella tutela dei diritti delle persone con disabilità. Stabilendo che la supervisione continua equivale all'accompagnamento, la Suprema Corte ha ampliato significativamente le possibilità di accesso a questa fondamentale prestazione assistenziale, riconoscendo che anche chi mantiene una certa capacità di movimento può trovarsi in una condizione di effettiva dipendenza dall'aiuto altrui per la propria sicurezza.
Questa decisione dovrebbe spingere tutti gli operatori del settore - medici, avvocati, assistenti sociali - a valutare con maggiore attenzione le situazioni in cui la deambulazione, pur tecnicamente possibile, richiede una presenza costante per evitare rischi concreti per la persona.
Cassazione, ordinanza n. 28212/2025