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No al trasferimento del lavoratore che assiste un disabile anche se l’handicap non è grave

No al trasferimento del lavoratore che assiste un disabile anche se l’handicap non è graveIl lavoratore che assiste un soggetto portatore di handicap con disabilità non grave non può essere trasferito se non presta il proprio consenso ad accettare la migrazione presso altra sede lavorativa. 
L'unico caso in cui il datore di lavoro può disporre il trasferimento di un proprio dipendente che assiste un familiare con disabilità non grave si verifica allorquando siano presenti esigenze aziendali effettive così urgenti da imporsi sulle contrapposte esigenze assistenziali.
Il superiore orientamento giurisprudenziale di legittimità è stato consolidato e ripreso dalla pronuncia di Cassazione n. 25379/2016, la quale ha ripercorso l'interpretazione dell'art. 33 comma quinto della Legge n. 104/92 avvenuta nella precedente sentenza n. 9201/2012.
Pertanto, alla luce della summenzionata giurisprudenza, dalla lettura dell'art. 33 comma quinto della Legge n. 104/92 si evince che:
la dislocazione in un diverso ambito territoriale del lavoratore che si occupa con continuità di un familiare o convivente con disabilità non grave deve avvenire con il consenso del dipendente salvo che il datore di lavoro dimostri l'urgenza e l'effettività di esigenze aziendali imprescindibili e di diversa soluzione.

Cassazione sentenza n.25379/2016
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161212/snciv@sL0@a2016@n25379@tS.clean.pdf

    
 

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