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Corte Costituzionale sentenza n.40/2013 indennità di accompagnamento ai non comunitari

22/09/2016

L'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti non comunitari soggiornanti in Italia a prescindere dalla carta di soggiorno (documento, ricordiamo che viene rilasciato per i soggiornanti di lungo periodo che risulta essere non inferiore a 5 anni) purchè in possesso del requisito sanitario previsto dalla legge.


"In ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento, portatori di handicap fortemente invalidanti (in uno dei due giudizi a quibus si tratta addirittura di un minore), vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto – quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie –, tutti di rilievo costituzionale in riferimento ai parametri evocati, tra cui spicca l’art. 2 della Costituzione – al lume, anche, delle diverse convenzioni internazionali che parimenti li presidiano – e che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie".
"La normativa impugnata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno – ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – la concessione ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità".

Link alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2013
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=40

 

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